Fino a quando perdura il diritto al mantenimento dei figli maggiorenni

I figli maggiorenni hanno diritto ad essere sostenuti economicamente dai genitori fino a quando non raggiungono l’indipendenza economica.
Tale diritto però non è eterno; infatti il dovere dei genitori cessa quando i figli raggiungono un’età tale da far presumere l’acquisizione della capacità a provvedere a se stessi.
Teoricamente il diritto al mantenimento economico di un figlio potrebbe cessare al compimento dei 18 anni, in quanto l’ordinamento italiano presuppone raggiunta la capacità lavorativa (remunerativa) a tale età, ma spesso non è così.
Infatti l’età (in cui il figlio potrà beneficiare di detto diritto) aumenta quando vi sono circostanze che giustificano il permanere di un obbligo di mantenimento: ciò si verifica quando il figlio pur maggiorenne – al fine perseguire le proprie aspirazioni, secondo le proprie capacità e inclinazioni – frequenta (con diligenza) corsi formativi, università, master etc; in tal caso allora il diritto cesserà solo trascorso un lasso di tempo sufficiente dopo il termine del percorso formativo.
Come detto è necessario in tali casi che il figlio maggiorenne frequenti con profitto le attività specialistiche poiché, al fine di giustificare il permanere del diritto al mantenimento, occorre che la concreta situazione economica – in cui si trova il figlio maggiorenne non economicamente autonomo – non sia frutto di sue scelte irragionevoli o caratterizzate da disinteresse per la ricerca dell’indipendenza.
Tale diritto ovviamente deve essere anche compatibile con le risorse economiche dei genitori.
Il diritto al mantenimento viene meno inoltre:
-in caso di comportamenti inerziali (rifiuto di occupazioni);
-in caso di avvio di una attività lavorativa tale da poter consentire una concreta prospettiva di indipendenza economica;
-in caso di formazione di un nuovo nucleo familiare.
A tal proposito è interessante quanto sancito dalla Corte di Cassazione con ordinanza del 14.8.2020: la Suprema Corte con il suddetto provvedimento ha richiamato il principio dell’autoresponsabilità (dei figli) secondo il quale è necessario che il figlio maggiorenne sia stato attivo nella ricerca di un impiego idoneo a garantirgli il sostentamento autonomo, contemperando le proprie aspirazioni con il concreto mercato del lavoro. Diversamente, dice la Cassazione, il diritto al mantenimento cessa al termine di un percorso di formazione o al raggiungimento di una certa età (variabile appunto a seconda che il figlio abbia avviato percorsi formativi o meno).
La valutazione in questi casi sarà rimessa al Giudice il quale terrà conto anche dei dati statistici al reperimento di un’occupazione a seconda del grado di formazione conseguito dai figli.