Risoluzione del contratto di compravendita di una vettura in caso di difetto di lieve entità

Capita talvolta che un veicolo nuovo, appena acquistato in concessionaria, manifesti dei difetti (vizi) alla carrozzeria, agli interni, alle parti meccaniche; vizi che magari non pregiudicano il corretto funzionamento del mezzo ma che risultano essere assai spiacevoli per il proprietario che ha affrontato un importante esborso di denaro.

Se ci rivolgiamo alla concessionaria il più delle volte verremo invitati a prendere appuntamento presso l’officina autorizzata (nei primi due anni dall’acquisto il bene è coperto da garanzia; salvo estensioni offerte dalla casa): in pratica ci viene proposto di far riparare il veicolo appena acquistato.

Tale è la prassi ma in realtà l’acquirente ha diritti più ampi.

Il Codice del Consumo (D.lgs n. 206/2005) prevede infatti che:
-il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene.-In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto.
-Il consumatore può chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all’altro.-Il consumatore può richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni: a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose; b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo; c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore;

In tal senso è molto interessante la sentenza n. 10453/2020 della Corte di Cassazione Sez. II: “nella ipotesi in cui la sostituzione o riparazione del bene non siano state impossibili nè siano eccessivamente onerose, il consumatore, scaduto il termine congruo per la sostituzione o riparazione, senza che il venditore vi abbia provveduto, ovvero se le stesse abbiano arrecato un notevole inconveniente, può agire per la riduzione del prezzo ovvero per la risoluzione del contratto, pur in presenza di un difetto di lieve entità.”