La composizione delle crisi da Sovraindebitamento

La legge n. 3 del 27 gennaio 2012 (chiamata anche legge antisuicidi, anche se a me non piace definirla così) consente la cancellazione dei debiti pregressi a quei soggetti che – senza colpa – non riescono più a pagare i debiti contratti.

Il pensiero di non riuscire a rispettare le proprie obbligazioni (pagamento dei ratei nei termini stabiliti) ha logorato e distrutto, negli anni, molte persone (e le proprie famiglie), per tale ragione il Legislatore nel 2012 ha introdotto nel nostro sistema questa legge.

Una legge avente alta rilevanza sociale visto lo scopo di contrastare anche i fenomeni di usura ed estorsione.

I soggetti che possono beneficiare degli strumenti concessi dalla predetta legge sono:
– il consumatore (e i membri della famiglia);
– professionisti, start up, associazioni, autonomi, imprenditori agricoli, piccoli imprenditori commerciali, società di professionisti, artisti, eredi dell’imprenditore commerciale, imprenditori commerciali che abbiano cessato l’attività da oltre un anno.

A tali soggetti la L. 3/2012 consente la cancellazione dei debiti pregressi, secondo procedimenti differenti tra loro:

-il piano del consumatore, riservato ai consumatori e che non richiede il consenso dei creditori per la sua approvazione;
-l’accordo di composizione della crisi, rivolto a tutti gli altri soggetti diversi dal consumatore sopra indicati, per il quale la legge prevede che vi sia il consenso favorevole del 60% dei creditori;
-la liquidazione del patrimonio, utilizzabile quando non è possibile portare a termine il piano del consumatore o l’accordo di composizione della crisi.

Per poter beneficiare di tali strumenti il soggetto indebitato deve trovarsi in un “perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”.

Tale situazione di squilibrio non deve essere però imputabile al soggetto indebitato ma dipendere piuttosto da altri fattori quali: perdita dell’occupazione, separazione coniugale, sopraggiungere di malattie proprie o di familiari, menomazioni gravi etc.

Per valutare la possibilità di ricorrere alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento è fondamentale rivolgersi ad un avvocato esperto in materia il quale saprà illustrare le strade percorribili e guidarti verso un’esdebitazione (spesso molto conveniente) di debiti derivanti da mutui, prestiti personali (finanziarie), sanzioni, tributi, fornitori, canoni di locazione etc. Organi imprescindibili di dette procedure sono gli OCC e il Tribunale.

Dal momento della presentazione della domanda inoltre verranno sospese le procedure esecutive pendenti e gli interessi sui debiti.

I debiti residui (dopo aver ottenuto la falcidia degli altri debiti) potranno essere pagati:
-cedendo propri beni;
-con i propri crediti (anche futuri come tfr, cessione del quinto, pensione, canoni);
-con l’apporto di risorse di terzi (parenti e amici);
-con un piano di pagamento dilazionato, talvolta anche in dieci anni.

È consentito inoltre al soggetto indebitato, per il buon esito della procedura, indicare un fideiussore che garantirà l’adempimento e il rispetto del piano o dell’accordo.